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Articolo 67-Misure urgenti per il recupero di somma afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustiziaL'articolo 67, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure della loro riscossione. In particolare, il comma 1 modifica le modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna nel processo penale, prevedendo la pubblicazione non più soltanto su uno o più giornali, ma anche sul sito internet del Ministero della giustizia. Il comma 3 apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). Esse riguardano, tra l'altro, l'importo dovuto per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (lettere a) e c)); la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale (lettera d)); il sistema di recupero delle spese di giustizia, anche con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito (lettere e) ed f)). Con riferimento quindi al recupero delle spese di mantenimento in carcere, delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo civile e penale, viene completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo (lettere g), h) ed i)). I commi 4, 5 e 6 recano disposizioni transitorie. Il comma 7 apporta alcune modifiche alla disciplina della riscossione affidata a Equitalia s.p.a. dalla legge finanziaria per il 2008.
Articolo 68-Abrogazioni e modificazione di normeL'articolo 68, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, reca le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina della riscossione delle spese di giustizia.
Articolo 69Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazioneL'articolo 69, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, prevedendo, tra l'altro, che il decreto che decide il ricorso straordinario sia in ogni caso conforme al parere del Consiglio di Stato.